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Legislazione

"I riferimenti legislativi presenti sul ns. sito hanno funzione prettamente informativa e non hanno carattere di ufficialità e valore legale. Per il reperimento dei testi ufficiali vigenti si rimanda ai siti degli organi istituzionali oppure contattateci."
  • D.M. 19 FEBBRAIO 2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”
    I punti principali:“si privilegiano gli impianti fotovoltaici (FTV) i cui moduli siano integrati (o parzialmente integrati) negli edifici (e ciò coerentemente con la recente normativa in tema di efficienza energetica nell’edilizia) a scapito dei grandi impianti FTV «a terra»; definisce 1 kW come taglia minima per l’accesso alle incentivazioni; le tariffe incentivanti per gli impianti FTV vengono riconosciute dal GSE per 20 anni”.

  • Decreto legislativo 8 Febbraio 2007 “Attuazione della Direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonchè modifica alla direttiva 92/42/CEE”
    I punti principali:“si introduce il meccanismo dello scambio sul posto; semplificazioni nelle procedure amministrative e nell'assegnazione dei titoli che attestano il risparmio energetico, i cosiddetti certificati bianchi”.

  • COMUNICATO STAMPA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. ENERGIA: BERSANI, DALL’ITALIA INVERSIONE DI TENDENZA SU FONTI RINNOVABILI ED EFFCIENZA ENERGETICA.

  • FINANZIARIA 2007: RISPARMIO ENERGETICO
    I punti principali:“ La Finanziaria 2007 estende agli impianti di potenza fino a 200 kW, alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi, il meccanismo dello “scambio sul posto” dell’energia elettrica, finora vigente per i piccolissimi impianti da fonti rinnovabili fino a 20 kW. Vengono, inoltre, semplificate le procedure fiscali e cancellate alcune imposte onerose sotto il profilo amministrativo”
  • FONDO GARANZIA REGIONE TOSCANA PER LE FONTI RINNOVABILI E LA COGENERAZIONE.
    I punti principali: “Con il FONDO DI GARANZIA, costituito dalla Regione Toscana nella misura iniziale di circa 2 milioni 300mila Euro, sono attivati circa 30 milioni - nel corso del solo 2006 - di mutui bancari garantiti dalla Regione, a favore di persone fisiche, piccole e medie imprese, enti locali, riservati esclusivamente all'acquisizione di sistemi di generazione di energia da FONTI RINNOVABILI, a sistemi di COGENERAZIONE, alle opere a questi connesse. Si tratta di un meccanismo particolarmente equo, in quanto non richiede la presentazione di garanzie alle banche, quindi può accedervi anche chi abbia già impegnati i propri beni e redditi in altri mutui, e anche chi non abbia redditi fissi”.
  • SINTESI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA PROMOZIONE DELLA COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO
    I punti principali: “….possibilità di introdurre il regime di “scambio sul posto” per gli impianti di potenza fino a 200 kW alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi, prevedendo la possibilità di compensare l’energia prodotta con quella consumata in modo automatico, con un meccanismo di semplificazione amministrativa rivolta soprattutto ai piccoli auto-produttori”.
  • DIRETTIVA 2004/8/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'11 FEBBRAIO 2004 “Promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE”.
    I punti principali: “Definisce il metodo per il calcolo dell’elettricità da sistemi di cogenerazione, nonché il metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione”
  • LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”.
    I punti principali: “Inserisce nel regime di incentivazione dei Certificati Verdi l’energia prodotta dagli impianti di cogenerazione, in particolare possono usufruire dell’incentivazione gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento. Fissa la taglia dei CV in 50 MWh a partire dal 01/01/2005”.

  • DECRETO MINISTERIALE DEL 20 LUGLIO 2004 (GAS) “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”.
  • DECRETO MINISTERIALE DEL 20 LUGLIO 2004 (ENERGIA ELETTRICA) “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”.
    I punti principali: “determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il quinquennio 2005-2009; revisione del meccanismo sanzionatorio previsto in caso di inadempienza agli obblighi; introduzione di alcune specifiche relative agli interventi di risparmio energetico ammissibili ai fini del conseguimento degli obiettivi e alla possibilità di erogare un contributo tariffario per la copertura dei costi sostenuti dai distributori per il conseguimento degli obiettivi; introduzione di specifiche relative al ruolo delle Regioni e delle Province autonome in materia di determinazione di obiettivi di risparmi energetico e relative modalità di raggiungimento”.
  • DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2003, N. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".
    I punti principali: “ Impone che a partire dal 2004 e fino al 2006 la quota minima di energia prodotta da fonti rinnovabili che deve essere immessa in rete venga incrementata annualmente dello 0.35%. Gli incrementi per i due trienni successivi saranno stabiliti dal Ministro delle Attività Produttive. Inserisce i rifiuti nel regime di incentivazione dei CV, in tale categoria rientrano la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti. Fissa in 8 anni il periodo di riconoscimento dei Certificati Verdi al netto dei periodi di ferma e istituisce la bancabilità dei CV stabilendo che i certificati rilasciati per la produzione dell’anno N possano essere utilizzati per ottemperare all’obbligo di annullamento fino all’ anno N+2”
  • DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”.
    I punti principali: “Fissa le regole per l’emissione dei Certificati Verdi (CV) stabilendo che la certificazione di Impianto alimentato da fonte rinnovabile (IAFR) venga rilasciato agli impianti entrati in funzione dopo il 1 Aprile 1999, in seguito ad operazioni di potenziamento, rifacimento, riattivazione o nuova costituzione. Impone che a partire dal 2002 il 2% dell’energia da fonte non rinnovabile, prodotta o importata, oltre la quota di 100 GWh, debba essere certificata a mezzo CV”.
  • CIRCOLARE P707 30 Maggio 2007 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione di motori a combustione interna accoppiati a cogeneratore".
    I punti principali: "I punti principali della circolare tengono conto dell'evoluzione tecnologica dei componenti e degli impianti e allineano la normativa nazionale agli standard europei, anche al fine di superare eventuali ostacoli alla commercializzazione dei prodotti".


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